lunedì 7 aprile 2008

E' reato dichiarare il falso al Certificatore

E’ passato un pò di tempo dall’ultima volta che ho scritto.
Mi sono appuntato alcune news, che via via cercherò di inserire mano a mano che recupero anche i ritardi lavorativi :-) dovuti ad un picco (indovinate perchè!?) di attività verso la fine di Marzo.
Riporto quindi rapidamente la notizia, da Interlex: la falsa dichiarazione verso il Certificatore è reato.
Certamente questo reato aggiunge un elemento non di poco conto nell’impianto della catena di fiducia nell’ambito dell’uso della firma a valore legale, anche se “rincorre” e non precede condotte ormai diffuse, come sottolinea l’articolo di Cammarata. Con lo stesso non sono completamente d’accordo quando scrive:

“Un punto deve essere valutato con attenzione: la norma parla di "servizi di certificazione delle firme elettroniche", senza aggiungere l'aggettivo "qualificate". Non è (speriamo!) una svista. Infatti nell'ambito delle electronic signatures previste dalla direttiva 1999/93/ ci sono anche le "segnature" che non sono firme qualificate. Rientrano in questa categoria, per esempio, i certificati digitali che sono alla base delle transazioni telematiche "sicure". In questo settore una falsa dichiarazione a un certificatore può essere il primo passo verso una truffa telematica. Dunque, anche per questo la qualifica di reato è opportuna.”
In particolare, ho dubbi sulla proporzionalità del reato penale rispetto ad una presunta falsa certificazione rispetto ad un certificatore “non qualificato”.
Mi domando, ad esempio, se il reato sia tale per i certificati di “infimo livello”, come quelli rilasciati mediante procedure on-line prive di controlli, oppure se questo presupposto non imponga degli obblighi a chi, realizzando dei servizi senza scopi di lucro o specifiche finalità, emetta certificati che non aspirino a certificare l’identità anagrafica degli utenti.
Con la chiave di lettura proposta, si alimenta il falso presupposto che verso tutti i certificatori gli utenti utilizzino le vere identità, piuttosto che degli alias. Molto meglio fare distinzioni per affidabilità dei servizi di certificazione, affidarsi ad un numero ristretto di questi, che alimentare false aspettative di sicurezza, quando questa dovrebbe essere garantita dallo spauracchio di un reato!

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